Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 9270 del 26.10.2023

PROFESSORE ORDINARIO – ERRORE MATERIALE - FALSA DICHIARAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 12/C1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/08 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE - ACCOGLIMENTO

L’errore consistito nell’indicare nel proprio curriculum un titolo di un convegno invece di un altro, facenti parte della medesima iniziativa formativa, e che una pubblicazione sia stata dichiarata come edita da una casa editrice diversa, non può indurre a configurare una falsa attestazione, dovendosi ricondurre la fattispecie a mero erro materiale.

Sono illegittimi i criteri formulati dalla Commissione che:
a) nel valutare la “produzione scientifica del candidato, previa l’individuazione analitica dell’apporto individuale del candidato nei lavori di collaborazione”, limitino la produzione a 15 pubblicazioni, e alla relativa valutazione è stato attribuito un fattore ponderale di 50 punti sui 100 massimi, perché in contrasto con il Regolamento d’Ateneo e i criteri ministeriali di cui al decreto 4 agosto 2011, n. 344, per la chiamata nel ruolo di professore associato, nell’ambito dei quali è prevista la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica”;
b) introducano un criterio di valutazione che non trova alcun fondamento a livello normativo, primario e secondario, e che comporta la valutabilità di incarichi di carattere amministrativo, non avendo tuttavia alcuna attitudine ad esprimere una valutazione di tipo meritocratico per la docenza universitaria e dunque a fungere da criterio utilizzabile per le selezioni previste nel loro percorso di carriera, le quali come risulta dalla disciplina normativa sono invece incentrate sull’attività didattica e quella scientifica;
c) introducano un criterio di valutazione “costanza temporale dell’attività didattica, di ricerca e gestionale”, per contrasto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, di cui è palese la genericità, e che in sostanza enuclea un profilo di valutazione insito nelle attività già in sé valutabili ai fini dell’accesso alla prima fascia, ovvero la didattica e la ricerca, con esclusione invece dell’attività gestionale per le ragioni esposte con riguardo al criterio di valutazione in precedenza trattato;
d) escludano il “coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale”, invece inderogabilmente prevista dal richiamato regolamento di ateneo, come profilo valutabile per l’attività didattica svolta dai candidati nel corso della loro carriera accademica.

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