Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8469 del 22.10.2024

PROFESSORE ORDINARIO - GIUDIZI INDIVIDUALI - DISCREZIONALITA' TECNICA - PROVA DI RESISTENZA - SETTORE CONCORSUALE 03/D2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/09 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CHIETI PESCARA “G. D’ANNUNZIO” - RIGETTO

L’attività  di fornire un giudizio individuale sui candidati dei Commissari è correttamente espletata e documentalmente provata grazie alle “tabelle” redatte dai singoli commissari ed allegate al verbale, nonché pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla procedura di selezione. La circostanza che le valutazioni espresse dai singoli commissari siano – in tutto o in parte – sovrapponibili tra loro ovvero con la valutazione collegiale non inficia in alcun modo l’iter logico seguito dalla Commissione; ciò in quanto rientra nell’esercizio della loro discrezionale attività valutativa, all’esito di un confronto tra le diverse opinioni, poter attribuire ai candidati il punteggio che ritengono più corretto in base ai criteri che la Commissione stessa ha predeterminato nel verbale.

Sono da ritenere generiche le censure dell’appellante non superino la c.d. ‘prova di resistenza’, ovvero contestino i punteggi attribuiti senza tuttavia dare conto di come la graduatoria avrebbe dovuto in ipotesi essere modificata (come nell’ipotesi in cui sia omessa la censura dei punteggi assegnati a favore del secondo e del terzo classificato che pur sempre lo precedono in graduatoria). Tali doglianze, mirando a sostituire la valutazione dell’appellante al giudizio della Commissione, senza tuttavia evidenziarne palesi illogicità o disparità di trattamento, sono inammissibili.

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