Nell’ambito di una procedura per il reclutamento di un professore ordinario, la ristampa di un lavoro precedente, laddove quest’ultimo avesse acquistato un’importanza scientifica maggiore rispetto a quella che gli era stata attribuita all’atto della sua pubblicazione, non può consentirne un recupero quale titolo scientifico nuovo, ma, al più, confortare l’autorevolezza della sua produzione scientifica. Tale valore in ogni caso pertiene ad altro giudizio ed ad altro indicatore concorsuale, non sovrapponibile a quello del necessario possesso di pubblicazioni nel “decennio parametro”.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO