Nell’ambito di una procedura per il reclutamento di un professore ordinario, la ristampa di un lavoro precedente, laddove quest’ultimo avesse acquistato un’importanza scientifica maggiore rispetto a quella che gli era stata attribuita all’atto della sua pubblicazione, non può consentirne un recupero quale titolo scientifico nuovo, ma, al più, confortare l’autorevolezza della sua produzione scientifica. Tale valore in ogni caso pertiene ad altro giudizio ed ad altro indicatore concorsuale, non sovrapponibile a quello del necessario possesso di pubblicazioni nel “decennio parametro”.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO