Nell’ambito di una procedura per il reclutamento di un professore ordinario, la ristampa di un lavoro precedente, laddove quest’ultimo avesse acquistato un’importanza scientifica maggiore rispetto a quella che gli era stata attribuita all’atto della sua pubblicazione, non può consentirne un recupero quale titolo scientifico nuovo, ma, al più, confortare l’autorevolezza della sua produzione scientifica. Tale valore in ogni caso pertiene ad altro giudizio ed ad altro indicatore concorsuale, non sovrapponibile a quello del necessario possesso di pubblicazioni nel “decennio parametro”.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO