Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati da quelli non significativi e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE