Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 7550 del 4.8.2023

PROFESSORE ORDINARIO – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – CRITERIO DOMESTICO – RIEDIZIONE DEL POTERE AMMINISTRATIVO – RIGETTO

Qualora, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’Università introduca un criterio domestico per le procedure di chiamata dei professori universitari, la selezione di un candidato a discapito di un altro può fondarsi sul criterio domestico solamente qualora vi sia una sostanziale equivalenza o una non eccessiva distanza tra i candidati per quanto riguarda gli altri criteri di valutazione.

Qualora una sentenza di primo grado non si limiti a rilevare l’illegittimità della preminenza attribuita ad un criterio c.d. domestico introdotto da un’Università per le procedure di chiamata dei professori universitari (il cui impiego, in ogni caso, non può che essere residuale, in conformità ai principi dell’art. 97 Cost.), ma evidenzi il nesso tra detta illegittima preponderanza e il dato fattuale che, in relazione praticamente a tutti gli altri criteri valutativi, un candidato risulti nettamente superiore al suo competitore, in sede di riedizione del potere amministrativo, le valutazioni di superiorità di tale candidato, non contestate in giudizio, non possono essere stravolte dalla commissione giudicatrice.

Argomenti
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
13 Mar 2026
PROFESSORE ORDINARIO – VIOLAZIONE GIUDICATO – ELUSIONE GIUDICATO – ESAURIMENTO DISCREZIONALITÀ – ACCERTAMENTO FINI RISARCITORI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA
5 Mar 2026
PROFESSORE ORDINARIO – ESECUZIONE DEL GIUDICATO – INDIZIONE NUOVO CONCORSO – TEMPUS REGIT ACTUM – OTTEMPERANZA – SETTORE CONCORSUALE 13/B1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 – UNIVERSITA’ DI PISA
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti
Ultime News