Nell’ipotesi, in cui sussistano più candidati interni versanti nelle condizioni previste dall’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, l’esigenza del rispetto della par condicio, delle garanzie di imparzialità e del principio di trasparenza si pone con la medesima intensità rispetto a tutte le altre procedure di chiamata, imponendosi, quindi, l’applicazione di quelle regole funzionali ad assicurarne l’osservanza.
La valutazione del profilo dei candidati è finalizzata anche alle specifiche esigenze dell’Ateneo che effettua la chiamata stessa, che possono attenere anche ad aspetti non prettamente scientifici, ma tali specifiche esigenze vanno, laddove ritenute ineludibili e soprattutto in grado di condizionare l’esito della procedura, esternate in via preventiva negli atti che la regolano e/o ne dettano la disciplina.