Non v’è preclusione circa l’ammissione di docenti a contratto alle procedure selettive indette dalle Università presso le quali questi ultimi avevano svolto la propria opera. L’art 19, comma 1, lett. d), del d.l. n. 76 del 2020, che ha modificato l’art 18, comma 4, della l. n. 240 del 2010, ha esplicitato quanto già la giurisprudenza aveva stabilito in un percorso evolutivo assai lungo e ponderato sul c.d. divieto di ammissione di quanti hanno prestato servizio in favore dell’Ente cha ha bandito il concorso e cioè che la preclusione deve intendersi come riferita esclusivamente a chi è stato, nell’ultimo triennio, professore ordinario, professore associato, ricercatore, titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari presso l’Università che aveva bandito la procedura.