E’ illegittimo il giudizio espresso dalla Commissione di concorso per incomprensibilità dell’iter logico seguito ove non sia intelligibile il criterio mediante cui le espressioni generiche, elastiche e spesso coincidenti, contenute nei giudizi sulle candidate, si sono tradotte nei punteggi assegnati per ciascuna voce considerata e nel suddetto punteggio complessivo.
Le argomentazioni spese dall’Università nelle sue difese si rivelano in più punti vere e proprie integrazioni postume della motivazione del tutto inammissibili in quanto incorrono nel divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento in sede processuale.
Ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse; ove, invece, i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa.
L’accoglimento del ricorso comporta la rinnovazione della procedura di valutazione delle candidate, che dovrà essere effettuata da una Commissione in diversa composizione i cui componenti andranno individuati nel rispetto del principio tempus regit actum sulla base delle regole oggi vigenti.