La circostanza che il membro di una commissione per la procedura di chiamata ex art. 24, commi 5 e 6, l. 240/2010 per un posto di professore di ruolo di prima fascia sia il responsabile scientifico di una start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata la cui costituzione sia stata promossa da una candidata non costituisce una situazione conflittuale tale da inquinare la funzione neutrale di valutazione dei profili di carriera inerenti alla selezione del personale docente. Il ruolo di responsabile scientifico, e dunque di componente di un organo cui non è riferibile l’attività l’interesse corporativo che costituisce la causa del contratto societario, ma che è destinato a svolgere un ruolo di apporto di tipo consulenziale esclude infatti l’ipotesi del conflitto di interessi.
Deve considerarsi arbitrario il giudizio di una commissione per la procedura di chiamata ex art. 24, commi 5 e 6, l. 240/2010 per un posto di professore di ruolo di prima fascia che, in assenza di fattori ponderali attribuiti dal bando agli indicatori per la valutazione del curriculum accademico dei candidati, affidi la selezione di quest’ultimi a giudizi a loro volta fondati su sfumature lessicali, modulazioni di aggettivi ed avverbi di modo, formule stereotipate ed espressioni di non agevole intellegibilità.