La disciplina normativa dei concorsi è volta, secondo le previsioni degli articoli 34 e 97 della Costituzione, alla selezione comparativa del docente più “capace e meritevole” fra tutti gli aventi titolo sul piano nazionale e non solo, secondo un modello che “promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica” (tale è il compito affidato alla Repubblica dall’art. 9 della Costituzione) ed è quindi “fisiologicamente” fondato sul massimo sviluppo, ovvero sulla massima innovazione e circolazione dialettica, delle competenze e delle idee, non potendo certamente essere limitato ad eventuali percorsi di riconoscimento del lavoro svolto che rendano “fisiologico” l’intervento dei medesimi referenti di quel percorso.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO