La disciplina normativa dei concorsi è volta, secondo le previsioni degli articoli 34 e 97 della Costituzione, alla selezione comparativa del docente più “capace e meritevole” fra tutti gli aventi titolo sul piano nazionale e non solo, secondo un modello che “promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica” (tale è il compito affidato alla Repubblica dall’art. 9 della Costituzione) ed è quindi “fisiologicamente” fondato sul massimo sviluppo, ovvero sulla massima innovazione e circolazione dialettica, delle competenze e delle idee, non potendo certamente essere limitato ad eventuali percorsi di riconoscimento del lavoro svolto che rendano “fisiologico” l’intervento dei medesimi referenti di quel percorso.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO