La disciplina normativa dei concorsi è volta, secondo le previsioni degli articoli 34 e 97 della Costituzione, alla selezione comparativa del docente più “capace e meritevole” fra tutti gli aventi titolo sul piano nazionale e non solo, secondo un modello che “promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica” (tale è il compito affidato alla Repubblica dall’art. 9 della Costituzione) ed è quindi “fisiologicamente” fondato sul massimo sviluppo, ovvero sulla massima innovazione e circolazione dialettica, delle competenze e delle idee, non potendo certamente essere limitato ad eventuali percorsi di riconoscimento del lavoro svolto che rendano “fisiologico” l’intervento dei medesimi referenti di quel percorso.
Tar Toscana, sez. IV, 29.3.2025, sent. n. 567
PROFESSORE ORDINARIO – TEMPO DI VALUTAZIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA – VALUTAZIONE A CORPO – DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE – SETTORE CONCORSUALE 12/G1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/17 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – RIGETTO