La preventiva indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari – afferenti al settore concorsuale individuato – nell’ambito della lex specialis della procedura di chiamata, rappresenta una facoltà espressamente riconosciuta alla singola Università, rispondente alla finalità di operare una ulteriore specificazione del profilo richiesto assicurando al contempo l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, nonché la parità di trattamento dei partecipanti alla procedura valutativa di tipo comparativo, quali principi destinati a governare anche le procedure di reclutamento riservate agli “interni” (c.d. “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010), ove siano presenti più candidati in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura, nel cui novero rientra la presente fattispecie, oggetto di controversia.
Il giudizio finale della Commissione, secondo il giudice di prime cure, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento.