In relazione all’attività didattica, la valutazione ad essa relativa non deve necessariamente essere informata anche ad aspetti di carattere qualitativo, che comporterebbero l’introduzione di fattori di ponderazione. Infatti, mentre nel caso dell’attività di ricerca si può svolgere una verifica sia quantitativa, che qualitativa, nel caso della didattica ci si deve limitare alla quantità (cioè, al solo numero dei corsi svolti), senza poter effettuare un puntuale apprezzamento della “qualità” della didattica svolta.
Sono inammissibili le censure nell’ambito delle quali l’appellante sollecita un sindacato di tipo sostitutivo rispetto a giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, diretto alla riformulazione dei punteggi da questa assegnati sulla base di parametri qualitativi.