Sussistono le condizioni per la favorevole delibazione dell’appello cautelare qualora l’atto impugnato rechi l’esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento a professore di prima fascia in quanto il medesimo già ricopre all’attualità il ruolo di professore ordinario, poiché il testuale disposto di cui all’art. 18, comma 4-ter, della legge n.240/2010, nella parte in cui esclude dalla partecipazione “i professori di prima fascia già in servizio”, non sembra potersi interpretare nel senso di escludere (anche) coloro che, come il ricorrente, sono sì già professori di prima fascia in servizio, ma in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello concernente il posto messo a concorso, per il quale il ricorrente medesimo abbia conseguito una specifica abilitazione.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI – QUALITÀ DEI SEMINARI – ETA’ ACCADEMICA – ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – GRIGLIA – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA – RIGETTO