Per ragioni di priorità logico-giuridica va prioritariamente scrutinato l’appello incidentale in quanto veicola anche una doglianza a carattere escludente rispetto alla procedura concorsuale di che trattasi, censura il cui eventuale accoglimento condurrebbe alla declaratoria di illegittimità della partecipazione stessa del ricorrente alla procedura, e, di conseguenza, alla improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L’art. 18, comma 4, L. n. 240 del 2010 contemplando espressamente una serie di categorie soggettive costituisce un’elencazione di carattere necessariamente tassativo. In questo senso depone, sul piano testuale, l’assenza di locuzioni che denotino, all’opposto, il suo carattere solo esemplificativo oltre che, sul piano, logico, la natura eccezionale (e come tale non suscettibile di estensione alcuna) di una previsione che impone dei significativi limiti all’autonomia gestionale dell’Ente universitario.
L’omessa impugnazione degli atti successivi all’approvazione degli atti della procedura di chiamata disposta dal Magnifico Rettore non è in grado di elidere l’interesse, che sorregge il ricorso di primo grado e di riflesso l’appello principale, ad ottenere l’annullamento del risultato della procedura di selezione pubblica di che trattasi, in quanto l’intervenuto annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto “direttamente caducante” (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che si pongono in un rapporto di “derivazione immediata” rispetto al precedente decreto rettorale impugnato.
I giudizi di una commissione esaminatrice, nell’ambito di una procedura concorsuale, sono espressione di una discrezionalità d’ordine tecnico per sua natura infungibile e dunque non sostituibile, né surrogabile da altri accertamenti né di organi diversi né tanto meno eseguiti in relazione a parametri differenti da quelli contemplati dalla normativa di riferimento e tale discrezionalità neppure può essere sindacata dal giudice amministrativo al di fuori di strettissimi limiti di evidente errore di fatto ovvero di procedura ovvero di abnormità di risultato valutativo.