La graduatoria e tutti gli atti relativi ad una procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 sono illegittimi e, pertanto, devono essere annullati laddove la Commissione introduca un diverso criterio di valutazione delle pubblicazioni dei candidati – in particolare, ricorra a indicatori statistici e banche dati quali google scholar/scopus/web of science per un settore non bibliometrico – rispetto ai criteri previsti nel bando, senza esprimere alcuna specifica motivazione.
La graduatoria e tutti gli atti relativi ad una procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 sono illegittimi e, pertanto, devono essere annullati laddove la Commissione, in difformità rispetto all’adottato criterio della congruenza delle attività dei candidati con il settore per il quale è bandita la procedura, valuti come congruenti le attività espletate da uno candidato in un settore diverso da quello bandito, senza alcuna ulteriore spiegazione o specificazione.
Nell’ambito di una procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010 già oggetto di annullamento, i cui atti siano stati nuovamente annullati in via giudiziale, deve essere accolta la richiesta di nomina di una nuova commissione giudicatrice al fine di garantire una valutazione dei candidati indipendente ed incondizionata rispetto alle due precedenti valutazioni.