Anche nel caso in cui parte appellante risulti vincitrice di una successiva procedura selettiva, diversa e successiva rispetto a quella oggetto di gravame non residua dubbio sulla permanenza dell’interesse sotto il profilo temporale alla nomina in esito alla prima procedura, anche nell’ottica dell’eventuale risarcimento del danno patito.
I segmenti procedimentali non oggetto di annullamento che siano stati tempestivamente contestati da parte appellante – in particolare, l’atto di autotutela dell’Università che ne annullava la nomina a professore ordinario – non possono considerarsi consolidati nei suoi confronti.