L’esercizio della discrezionalità tecnica non si traduce in una sottrazione al sindacato di legittimità della valutazione demandata alle Commissioni d’esame, nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne un macroscopico sviamento logico, o ancora un palese errore di fatto o – infine – una contraddittorietà con evidenza rilevabile.
È infondato il motivo volto a censurare lo sbilanciamento della sentenza impugnata verso gli indici bibliometrici in quanto “spia” di un indebito sconfinamento della giurisdizione amministrativa nelle valutazioni discrezionali spettanti alla Commissione, laddove il giudice di prima istanza non abbia inteso annettere agli indicatori bibliometrici una importanza decisiva ma semplicemente evidenziare la manifesta irragionevolezza della scelta valutativa compiuta, in ciò uniformandosi al consolidato orientamento per cui gli indici bibliometrici non possono rivestire una portata decisiva né prevalente in quanto assumono una funzione essenzialmente integrativa delle altre valutazioni.