Le soglie utili alla determinazione dell’impatto della produzione scientifica hanno la funzione di verificare che, già sotto il profilo quantitativo, il candidato sia dotato di requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione da parte della Commissione. Il raggiungimento di tali “valori soglia” da parte del candidato indica il soddisfacimento dei parametri quantitativi in presenza dei quali egli è ammesso alla procedura valutativa, che – tuttavia – ha ad oggetto (e solo in seconda battuta) l’effettiva qualità della produzione scientifica. I suddetti valori sono dunque dei prerequisiti minimi, necessari affinchè il candidato venga sottoposto alla valutazione qualitativa, con la conseguenza che il positivo riscontro ottenuto dal candidato con riferimento a tali valori non può incidere sul giudizio relativo alla qualità della sua produzione, poiché si tratta di due giudizi funzionalmente distinti, ancorchè collegati, potendo una produzione che superi i valori soglia essere scrutinata sotto il profilo qualitativo. I due giudizi, pertanto, non si influenzano reciprocamente negli esiti.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO