Il mancato adempimento di un onere procedurale riconosciuto come non necessario secondo le regole di gara non può comportare conseguenze pregiudizievoli per l’interessato in sede di tutela giurisdizionale. Non poteva desumersi dal bando la necessità di allegare la copia fotostatica dei titoli e delle pubblicazioni, noti alla stessa amministrazione o comunque da questa agevolmente acquisibile d’ufficio – con la conseguenza che la Commissione ha legittimamente ritenuto ammissibili tutti i titoli e le pubblicazioni allegate al curriculum e richiamate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza neppure attivare il rimedio del soccorso istruttorio.
Il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Di conseguenza, il sindacato sugli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti su cui si fonda il giudizio, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di tale attività; è pur vero, tuttavia, che tale giudizio può essere comunque censurato ove trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento, essendo pienamente sindacabili – da parte del giudice amministrativo – le valutazioni della Commissione espresse nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non solo attraverso un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.