Nelle procedure di ASN, nei casi in cui non si registra alcuna compilazione in forma incompleta della domanda di partecipazione e l’Amministrazione nutra delle perplessità con riferimento alla documentazione allegata, tanto che tali dubbi risultano essere dirimenti ai fini del giudizio, a dover essere utilizzato è l’istituto del soccorso istruttorio, finalizzato a garantire la massima collaborazione tra privato ed Amministrazione, nella considerazione della sua attitudine a soddisfare la comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo.
Stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto. In particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, relativamente alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
A fronte del superamento di tre ‘mediane’, la commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore; la commissione deve motivare analiticamente (in modo rafforzato, proprio per il constatato superamento delle tre ‘mediane’) il giudizio la ragione per la quale si pervenga ad una valutazione di segno contrario (ai fini dell’ASN) rispetto a quello che si ricaverebbe dall’analisi degli stessi indici.
L’impact factor, quale parametro oggettivo per verificare il superamento delle mediane, non si presta ad essere utilizzato nel giudizio che la Commissione è chiamata ad effettuare ai sensi del citato articolo 7 del d.m. n. 120/2016. Siffatto giudizio, difatti, presuppone un apprezzamento del contenuto delle singole pubblicazioni da parte della competente Commissione. La circostanza che i Commissari abbiano rilevato che l’impact factor di alcune pubblicazioni è inferiore alla media non rappresenta una motivazione adeguata dell’insufficiente qualità delle stesse, non essendo il pregio di un lavoro ricavabile dal mero dato statistico del numero delle citazioni ottenute.
È illegittimo il giudizio della Commissione che rilevi la settorialità dei temi trattati non figurando tale criterio tra gli altri criteri di valutazione della qualità della produzione scientifica di cui all’articolo 7 del d.m. n. 120/2016.
La Commissione incorre nella violazione dell’art. 4 comma 1, lett. e), del d.m. n. 120/2016, laddove assuma il criterio della continuità scientifica sulla base delle sole “pubblicazioni” e non di tutta la “produzione scientifica” della ricorrente.
Considerato che i congedi parentali, per definizione, “giustificano” l’astensione dall’attività lavorativa, deve escludersi che il loro utilizzo possa determinare, di per sé, una penalizzazione della “carriera” del soggetto che ne fruisce.