È illegittimo il giudizio di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia che sia fondato sulla non adeguatezza del “livello di sede editoriale” di alcuni dei lavori della candidata qualora tale valutazione di inadeguatezza non sia precisamente motivata, tanto più laddove la commissione abbia già positivamente considerato l’impatto della produzione scientifica della candidata, accertando il superamento dei valori soglia.
Con riferimento al giudizio di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia, la “ripetitività di temi e luoghi della ricerca” quale elemento negativo espresso dalla commissione giudicatrice sulla complessiva preparazione e attività scientifica di un candidato fa riferimento ad un criterio del tutto estraneo rispetto a quelli dettati dal art. 4 del D.M. n. 120/2012 e non può di per sé incidere sui criteri di valutazione indicati nel bando.