È illegittima la composizione di una commissione di valutazione per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia laddove la nomina di uno dei commissari sia avvenuta a seguito di una valutazione positiva del commissario in applicazione di una circolare emanata in via transitoria dall’Università di appartenenza. I professori universitari, infatti, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della l. 240/2010, possono essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale solamente a seguito di una valutazione positiva – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – da parte dell’Università di appartenenza, secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO