È illegittima la composizione di una commissione di valutazione per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima fascia laddove la nomina di uno dei commissari sia avvenuta a seguito di una valutazione positiva del commissario in applicazione di una circolare emanata in via transitoria dall’Università di appartenenza. I professori universitari, infatti, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della l. 240/2010, possono essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l’abilitazione scientifica nazionale solamente a seguito di una valutazione positiva – sotto il profilo dell’effettivo proficuo svolgimento della didattica – da parte dell’Università di appartenenza, secondo le modalità definite con regolamento di ateneo e nel rispetto dei criteri indicati dall’ANVUR.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO