La commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario non è vincolata al giudicato scaturente da precedenti pronunce del giudice amministrativo che abbiano annullato i giudizi espressi sul candidato da altre commissioni in precedenti tornate abilitative.
Pur in presenza di pronunce di annullamento dei giudizi di inidoneità espressi su un candidato nell’ambito di precedenti procedure abilitative, la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di una nuova tornata abilitativa non è tenuta all’applicazione del principio del c.d.“one shot temperato”, che presuppone che l’Amministrazione debba pronunciarsi sulla medesima vicenda.
Nell’ambito di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, i risultati favorevoli ottenuti in sede di valutazione dei titoli e il positivo superamento degli indicatori sull’impatto della produzione scientifica non dimostrano la qualità dei lavori scientifici presentati, venendo in rilievo giudizi cui sono riservati autonomi ambiti di apprezzamento. Pertanto, non è contradditorio il giudizio di una commissione che, in applicazione dell’art. 6 del d.m. 120/2016, dichiari inidoneo un candidato per il solo mancato raggiungimento del parametro della qualità delle pubblicazioni scientifiche.
I giudizi sulla qualità della produzione scientifica di un candidato all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario che descrivono sinteticamente il contenuto delle pubblicazioni, senza l’evidenziazione di alcuna puntuale nota critica, e si limitano all’enunciazione di un giudizio complessivo di carattere negativo e generico, non contestualizzato rispetto ai contenuti della singola pubblicazione, devono considerarsi viziati sotto il profilo del difetto di motivazione.