La giustificazione addotta dall’Amministrazione in sede processuale non può sanare il vizio motivazionale degli atti impugnati, ritenendosi inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi, specie nelle ipotesi in cui si tratti di attività amministrativa discrezionale. E’ pertanto illegittima la scelta di rimpiazzare l’esperto revisore al quale la commissione di una procedura per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia si era rivolta nel corso dei precedenti quadrimestri per il rilascio del parere pro veritate (obbligatorio nel caso di specie ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 95/2016) laddove in nessun atto del procedimento sia rinvenibile qualsivoglia motivazione che indichi le ragioni della suddetta sostituzione, rese note soltanto nel corso del giudizio.
È illegittimo, in quanto in contrasto con gli artt.16 comma 3, lett. i) della l. 240/2010 e 6, comma 9, del d.m. 95/2016, il procedimento di nomina di una commissione per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario laddove la lista dei professori sorteggiabili non sia rappresentativa di tutti i settori scientifici disciplinari ricompresi nel settore concorsuale.
È illegittimo per difetto di motivazione e per mancato riferimento ai parametri di cui all’art. 4 d.m. 120/2016 il parere negativo (obbligatorio nel caso di specie ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 95/2016) sulla base del quale è emessa la consequenziale valutazione negativa della commissione per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia che si limiti ad affermare la presenza di un impatto non adeguato delle pubblicazioni in ragione della mancanza di alcune caratteristiche senza specificare quali fossero le pubblicazioni prive di tali caratteristiche e senza ulteriormente circostanziare le suddette affermazioni.