Una sentenza del giudice amministrativo di annullamento del giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle funzioni di professore universitario di seconda fascia espresso dalla precedente commissione che si limiti ad affermare che gli studi di una data materia risultano pienamente coerenti con il settore concorsuale, impone alla nuova commissione il solo limite di non disconoscere la riconducibilità di tale materia al settore concorsuale in oggetto, lasciandola libera di esprimere un nuovo giudizio circa la concreta riferibilità delle pubblicazioni presentate dal ricorrente alla materia in oggetto. Le conclusioni della nuova commissione – di tenore analogo a quelle cui era pervenuta la commissione nel provvedimento impugnato – che affermano l’attinenza di una sola pubblicazione alla materia riconducibile al settore concorsuale di cui alla procedura di abilitazione e sulle quali si fonda il nuovo giudizio negativo sono quindi pienamente legittime.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO