È illegittimo il giudizio della Commissione sotto il profilo del difetto di motivazione del giudizio espresso ove ai fini del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica abbia concluso nel senso della mancata originalità ed innovatività dei temi trattati, tuttavia senza fornire alcuna concreta giustificazione, limitandosi la stessa Commissione, tanto nei giudizi individuali, quanto nel giudizio complessivo, a richiamare in modo estremamente generico la mancanza di un apporto originale, che è, talaltro, solo uno dei criteri valutativi.
Nel caso specifico in cui la Commissione di concorso abbia ripetuto il medesimo giudizio per ciascuna delle monografie presentate dal ricorrente, senza tenere conto, pertanto, della peculiarità di ogni singola opera, ovvero del suo diverso impatto scientifico, ne deriva un giudizio eccessivamente generico, in quanto non contestualizzato rispetto ai contenuti della singola pubblicazione (“il carattere sostanzialmente identico dei giudizi deve essere ritenuto inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario, nonché alternativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio, sez. III n. 309/2017, n. 2781/2018, n. 5916/2019)”.
La motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione.