Per poter essere legittimamente inclusi nelle liste dei commissari sorteggiabili per l’abilitazione scientifica nazionale, i docenti ordinari non devono produrre l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai rispettivi atenei concernente l’attività didattica e di servizio agli studenti, ma è sufficiente che producano l’attestazione di positiva valutazione rilasciata dai loro atenei con riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca definiti dall’ANVUR. Tali criteri Tali criteri sono stati definiti da ANVUR con la delibera n. 132/2016 e consistono nell’aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos e Scopus negli ultimi 5 anni.
I giudizi della Commissione giudicatrice costituiscono espressione della discrezionalità tecnica. Al sindacato giurisdizionale spetta il controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa. Pertanto, non è illegittimo il giudizio che, con adeguata e idonea motivazione, giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e che indica l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività.