E’ illegittimo il giudizio della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale la cui motivazione risulta contraddittoria nel giudizio collegiale e nei giudizi individuali. Il giudizio risulta altresì carente di motivazione allorché la motivazione risulti essere tautologica, non consentendo ab externo all’interprete di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione per giungere ad una valutazione negativa. L’utilizzo di formule eccessivamente generiche nel giudizio collegiale e in quelli individuali che non consentano, pertanto, di verificare il percorso logico seguito dalla commissione, con conseguente difetto di motivazione del giudizio impugnato.
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. n. 248 del 29.5.2024
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO