Nell’ambito di un giudizio cautelare per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del giudizio negativo per l’abilitazione scientifica di prima fascia, non è apprezzabile sotto il profilo cautelare l’imminenza o la sussistenza di un bando di concorso bandito presso l’Ateneo di afferenza del ricorrente. La pretesa di concorrere per funzioni accademiche di alto livello nei pressi dei luoghi di propria afferenza non ha alcuna tutela giuridica specifica nel nostro ordinamento, in particolare con riguardo ad una abilitazione scientifica nazionale di prima fascia che presuppone il respiro scientifico internazionale del candidato (profilo non può non riverberarsi pure sulla disponibilità a concorrere per qualsiasi sede nazionale), anche considerando il valore insito nella mobilità della docenza e della ricerca accademica.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, sent. n. 23558 del 22.12.2025
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – COERENZA TITOLI E PRODUZIONE SCIENTIFICA – SETTORE CONCORSUALE 06/C1- ACCOGLIMENTO