Tar Lazio, Roma, sez. III bis, ord. n. 7770 del 25.11.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – PROCEDIMENTO CAUTELARE – ATENEO DI AFFERENZA – MOBILITÀ - SETTORE CONCORSUALE 05/B1- RIGETTO

Nell’ambito di un giudizio cautelare per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del giudizio negativo per l’abilitazione scientifica di prima fascia, non è apprezzabile sotto il profilo cautelare l’imminenza o la sussistenza di un bando di concorso bandito presso l’Ateneo di afferenza del ricorrente. La pretesa di concorrere per funzioni accademiche di alto livello nei pressi dei luoghi di propria afferenza non ha alcuna tutela giuridica specifica nel nostro ordinamento, in particolare con riguardo ad una abilitazione scientifica nazionale di prima fascia che presuppone il respiro scientifico internazionale del candidato (profilo non può non riverberarsi pure sulla disponibilità a concorrere per qualsiasi sede nazionale), anche considerando il valore insito nella mobilità della docenza e della ricerca accademica.

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