È affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria il giudizio espresso dalla Commissione quando il giudizio espresso da un Commissario è fondato su argomentazioni che confliggono con i dati documentali e che dimostrano una disamina inesistente o, comunque, fortemente carente dei titoli e del curriculum e il giudizio collegiale, pur prendendo le mosse da una valutazione non negativa sulla produzione del candidato giunge a conclusioni non sostenute da una specifica e dettagliata motivazione che faccia emergere in modo nitido le negatività attribuite alle pubblicazioni e al curriculum del ricorrente.
L’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016, sebbene non pretenda una valutazione analitica (titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione, che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo), tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari. Se ne deduce che siano da considerarsi illegittimi i giudizi dei singoli Commissari e quello sintetico finale espresso dalla Commissione che risultano inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto a qualificare come non adeguati la produzione scientifica e il curriculum del candidato, rivelandosi la motivazione del tutto generica, completamente slegata dall’esame delle pubblicazioni sottoposte a valutazione e priva dell’indicazione delle ragioni che hanno in effetti condotto la Commissione stessa a concludere per l’impossibilità di esprimere nei confronti della candidata.