Sono illegittimi i giudizi espressi dai singoli commissari che appaiono sostanzialmente identici, manifestando così la non reale pluralità di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle singole valutazioni), costituendo sintomo della mancanza di analiticità della motivazione.
È intrinsecamente contraddittorio il singolo giudizio reso dal commissario allorché da un lato confermi l’aderenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale per poi sostenere l’eterogeneità delle stesse.
È illegittimo il giudizio che nega l’abilitazione scientifica che sia basato sul rilievo internazionale delle riviste sulle quali sono pubblicati i lavori scientifici nel caso in cui si tratti di un professore di seconda fascia, in quanto l’art. 3, comma 2 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 prevede la rilevanza della sola comunità nazionale di riferimento della ricerca del candidato.
È illegittimo il giudizio collegiale che si appiattisca totalmente sui giudizî individuali: in tal senso va rilevato come l’utilizzo della medesima formulazione sia indicativo dell’illegittimità della motivazione.