In un giudizio riguardante l’abilitazione scientifica nazionale, l’Università – atteso che la stessa si è limitata a fornire un supporto logistico all’espletamento della procedura, senza in alcun modo entrare nel merito delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice oggetto delle censure di parte ricorrente – difetta di legittimazione passiva.
L’art. 2, comma 4, lett. b) del citato decreto 553/2021, nella sua originaria formulazione, prevedeva la traduzione giurata della pubblicazione redatta in lingua diversa dall’italiano e/o dall’inglese; tuttavia, il successivo decreto 589/2021 il MUR ha eliminato l’obbligo di traduzione, ritenendolo eccessivamente gravosa, per gli aspiranti candidati. Di conseguenza, è evidente che l’eliminazione dell’obbligo della traduzione delle pubblicazioni richiede quale suo necessario contraltare, a garanzia di una completa valutazione della produzione scientifica del candidato, la necessità che tutti i componenti della commissione giudicatrice abbiano una conoscenza approfondita della lingua in cui sono redatte tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati.