Tar Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 15925 del 26.10.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA UNIVERSITÀ - COMMISSIONE - CONOSCENZA DELLA LINGUA DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE – OBBLIGO TRADUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI - SETTORE CONCORSUALE 12/H3 – ACCOGLIMENTO

In un giudizio riguardante l’abilitazione scientifica nazionale, l’Università – atteso che la stessa si è limitata a fornire un supporto logistico all’espletamento della procedura, senza in alcun modo entrare nel merito delle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice oggetto delle censure di parte ricorrente – difetta di legittimazione passiva.

L’art. 2, comma 4, lett. b) del citato decreto 553/2021, nella sua originaria formulazione, prevedeva la traduzione giurata della pubblicazione redatta in lingua diversa dall’italiano e/o dall’inglese; tuttavia, il successivo decreto 589/2021 il MUR ha eliminato l’obbligo di traduzione, ritenendolo eccessivamente gravosa, per gli aspiranti candidati. Di conseguenza, è evidente che l’eliminazione dell’obbligo della traduzione delle pubblicazioni richiede quale suo necessario contraltare, a garanzia di una completa valutazione della produzione scientifica del candidato, la necessità che tutti i componenti della commissione giudicatrice abbiano una conoscenza approfondita della lingua in cui sono redatte tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati.

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