In tema di abilitazione scientifica nazionale, l’art. 4, D.M. n. 120/2016 prevede criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti per giustificare giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i criteri. Un eventuale giudizio negativo deve essere congruamente motivato, non potendo la commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio.
Occorre procedere sia a sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia a sintetico esame delle stesse, individuando chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo.
Se il giudizio negativo sulle pubblicazioni rappresenta esito di valutazione discrezionale, è necessario che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, altrimenti la motivazione risulta apodittica e non consente di valutarne l’intrinseca logicità.
È illegittima per difetto di motivazione la valutazione che si limiti a formule generiche (“produzione compilativa”, “poco originale”, “di scarso impatto”) prive di specificazione, scollegate dai dati oggettivi accertati, senza riferimento concreto al contenuto delle pubblicazioni e senza spiegare perché il contributo non fornisca impatto significativo nella comunità scientifica a livello internazionale.
Il richiamo alle pubblicazioni solamente nominale, con formula apodittica che richiami l’avvenuto esame senza darne conto neppure con giudizio sintetico nei giudizi collegiale e individuali, integra vizio di motivazione per carenza di intelligibilità del percorso logico-argomentativo.