In tema di abilitazione scientifica nazionale, la qualità delle pubblicazioni non può essere desunta dalla loro collocazione editoriale, che costituisce criterio distinto ai sensi dell’art. 4, lett. c) e d), D.M. n. 120/2016. La qualità va ricostruita sulla scorta dei sub-criteri di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, mentre la collocazione editoriale è altro concorrente criterio di valutazione.
Le riviste di classe A sono riconosciute come eccellenti a livello internazionale per rigore delle procedure di revisione, diffusione, prestigio e impatto ai sensi del punto 4 dell’Allegato D al D.M. n. 120/2016. La commissione che ritenga non adeguata la collocazione editoriale di pubblicazioni apparse su riviste di classe A deve motivare specificamente tale valutazione, non potendo operare una disapplicazione immotivata della classificazione ANVUR.
La commissione viola il principio di autovincolo quando, dopo aver stabilito nel verbale di insediamento che “considererà anche la collocazione nell’elenco delle riviste di Classe A”, non tenga conto di tale criterio nella valutazione concreta, giungendo a ritenere inadeguata la collocazione editoriale senza specificare quali pubblicazioni presentino tale carenza e perché.