In tema di abilitazione scientifica nazionale, la commissione deve chiarire con maggiore impegno esplicativo la ragione per la quale le pubblicazioni siano solo parzialmente coerenti con il settore concorsuale, essendo insufficiente il mero richiamo alle tematiche trattate senza indicazione analitica delle pubblicazioni stesse. È necessario specificare quali opere siano state valutate positivamente e quali invece non pertinenti.
È viziato per difetto di motivazione il giudizio che affermi apoditticamente che l’apporto individuale è limitato in alcune pubblicazioni e che la collocazione editoriale è insufficiente, senza circostanziare tali assunti. La commissione non può concludere assertivamente che le pubblicazioni non sono di qualità elevata senza rendere intellegibile tale valutazione.
Il deficit motivazionale non è colmato dal richiamo per relationem ai giudizi individuali quando questi si presentino parimenti generici. Analogamente, il parere pro veritate reso ai sensi dell’art. 16, L. n. 240/2010, posto a fondamento della valutazione collegiale, non sana il vizio quando si limiti a riferire genericamente della parziale coerenza, dello scarso apporto individuale e della insufficiente collocazione editoriale, per poi concludere assertivamente sulla insufficienza della qualità.