Nell’ambito della procedura per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio di diniego dell’abilitazione è viziato sotto il profilo della motivazione qualora al candidato siano stati riconosciuti almeno tre tra i titoli prescelti dalla Commissione e sia stato positivamente riscontrato il raggiungimento di 2 su 3 valori soglia previsti dall’All. C al DM 120/2016 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica nei settori bibliometrici, ma questo sia ritenuto non idoneo dalla Commissione sul mero presupposto che il profilo scientifico complessivo del Candidato non sia adeguato in relazione a quanto richiesto per il conferimento dell’idoneità alla docenza di II fascia per il settore concorsuale di riferimento. Una simile motivazione, infatti, non è idonea a consentire di ricostruire l’iter logico seguito per propendere per la non abilitazione del candidato: come più volte precisato dalla giurisprudenza, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione”.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8516 del 25.10.2024
RICERCATORE DI TIPO B – REGOLAMENTI – AUTONOMIA REGOLAMENTARE – RIPARTO DI COMPETENZE TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 12/H3, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/20 – UNIVERSITA’ DI TRENTO – ACCOGLIMENTO