Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9956 del 12.6.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – GIUDIZIO COLLETTIVO – GIUDIZI INDIVIDUALI – GIUDIZIO CONGURENZA ATTIVITA' CON SETTORE SCEINTIFICO – MOTIVAZIONE – NUOVA ABILITAZIONE - SETTORE CONCORSUALE 03/D1 - RIGETTO

Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità scientifica ) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

L’abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano:

1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica);

2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine

3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

 La congruenza dell’attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura rappresenta uno dei parametri specificatamente indicati dalla normativa per valutare il profilo scientifico dei candidati; al contempo l’individuazione del nesso di interdisciplinarietà afferendo alle “tematiche” trattate nei lavori scientifici sottoposti per quanto sia necessariamente basata sulla preventiva classificazione dei settori operata a livello ministeriale, investe altresì aspetti di discrezionalità tecnica rimessi alla Commissione.

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento.

L’intervenuta attribuzione dell’ASN in favore della ricorrente nell’ambito della nuova procedura indetta per gli anni 2021-2023 non può costituire elemento decisivo per ritenere l’erroneità e la illegittimità del precedente giudizio di inidoneità, anche laddove come sostenuto da parte ricorrente l’abilitazione sarebbe stata conseguita sulla base sostanzialmente degli stessi titoli.

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