Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9551 del 6.6.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – GIUDIZIO COLLETTIVO – GIUDIZI INDIVIDUALI – REFERAGGIO – VALUTAZIONE TITOLI – VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI – SETTORE CONCORSUALE 12/E2 - RIGETTO

Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità scientifica ) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

L’abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano:

1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica);

2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine

3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

La rilevanza dei temi prescelti e dei risultati in relazione al settore disciplinare costituisce una valutazione pienamente rientrante in quelle di spettanza della commissione, che salvo gli stringenti limiti sopra evidenziati non è sindacabile in sede giudiziaria e che nel caso di specie appare adeguatamente sorretta da motivazione.

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’esame delle pubblicazioni, con la conseguenza che, purché la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive, sia per titoli che per pubblicazioni.

Non è necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per costante giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi e le criticità.

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