Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 9550 del 6.6.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – GIUDIZIO COLLETTIVO – GIUDIZI INDIVIDUALI – GIUDIZIO GLOBALE – SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - RIGETTO

Nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica per la prima fascia la discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità scientifica ) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

L’abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano:

1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica);

2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine

3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.

Il giudizio di valore sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli non è sindacabile nel merito, ove non manifestamente irragionevole, illogico o erroneo in fatto. Infatti, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

La censura secondo cui il giudizio collegiale sarebbe illegittimo perché meramente riproduttivo di quello di uno dei Commissari non appare fondata sia perché non vi è una reale esatta corrispondenza, sia soprattutto perché il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo, né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso. Così come la convergenza di valutazioni è un elemento che rafforza la solidità della non irragionevolezza del giudizio, se non della stessa sua inopinabilità, piuttosto che eroderne l’attendibilità.

L’operazione compiuta dal ricorrente di scorporare dal complesso della valutazione di ciascun giudizio individuale dei Commissari, anche di quelli che concludono per il non riconoscimento dell’abilitazione, singole espressioni di apprezzamento riferite ai lavori del candidato per poter essere poi sommate ai giudizi positivi espressi dai due Commissari che si sono espressi favorevolmente non appare confacente alla complessità di un giudizio che intanto non è numerico, ma poi è soprattutto riferito all’insieme della produzione scientifica del candidato. Come tale dunque non è meramente riducibile ad una operazione matematica tra espressioni positive ed espressioni negative, a prescindere dalle conclusioni finali cui perviene ciascun singolo giudizio individuale.

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