il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., di rivalutare il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione, qualora le pubblicazioni del ricorrente vengano esaminate “alla rinfusa” con un giudizio generale che non può che risultare sommario ed insufficiente.
Tar Toscana, sez. V, sent. n. 220 del 26.2.2024
RICERVATORI DI TIPO B – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI AL DECRETO RETTORALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/10 – UNIVERSITÀ DI PISA – INAMMISSIBILITÀ PER SOPRAVVEUTA CARENZA DI INTERESSE – RIGETTA