Il giudizio negativo espresso da una Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale non risulta lacunoso e contraddittorio, e quindi illegittimo, laddove sia sorretto da adeguata motivazione e sia conforme ai criteri stabiliti dalle fonti normative in materia. In particolare, il giudizio complessivo è adeguatamente motivato se il giudizio collegiale espone in maniera chiara e previo esame analitico delle pubblicazioni presentate dal candidato, le ragioni poste a fondamento del mancato possesso dei criteri di legge e se nei giudizi individuali sono analizzate in modo sufficientemente analitico le principali opere del candidato, e si conclude per la non idoneità, in ragione dell’assenza di “chiara evidenza di un apporto innovativo”, nonché per la non evidente sussistenza di alcuni indici, ritenuti presupposti per il riconoscimento della piena maturità scientifica richiesta dal D.M. n. 120/2016,quali la “solidità dell’impianto teorico della ricerca”, “una visione ampia delle tematiche trattate”, nonché “sicurezza metodologica e carattere innovativo”.
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 19198 del 31.10.2024
PROFESSORE ASSOCIATO – EQUIPOLLENZA DEI TITOLI STRANIERI – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – ACCOGLIMENTO