Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 18096 del 2.12.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – MANCANZA TITOLI NECESSARI – MOTIVAZIONE – SETTORE CONCORSUALE 06/C1 – RIGETTO

Il giudizio di una Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale è legittimo laddove la motivazione sia idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a non riconoscere l’idoneità del candidato in ragione del mancato possesso dei titoli necessari, definiti nel verbale di insediamento della Commissione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Questo a maggior ragione se anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

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