Il giudizio di una Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale è legittimo laddove la motivazione sia idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a non riconoscere l’idoneità del candidato in ragione del mancato possesso dei titoli necessari, definiti nel verbale di insediamento della Commissione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Questo a maggior ragione se anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO