Il giudizio di una Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale è legittimo laddove la motivazione sia idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a non riconoscere l’idoneità del candidato in ragione del mancato possesso dei titoli necessari, definiti nel verbale di insediamento della Commissione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Questo a maggior ragione se anche i giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono dotati di una propria idonea motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE