Il giudizio di un organo di valutazione come quello di una Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Pertanto, non risulta affetto da difetto di motivazione un giudizio negativo circa il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale che dimostri sia nei giudizi individuali dei singoli commissari sia nel giudizio complessivo di aver compiuto una verifica sulla qualità delle opere sottoposte al suo vaglio, pervenendo alla conclusione della assenza di quel carattere di rilevante qualità e originalità, tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, richiesto ai sensi art. 3, co. 2, lett. a), D.M. n. 120/2016.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO