Non risulta adeguatamente motivato il giudizio di una Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale il quale rilevi il discreto livello qualitativo e quantitativo della produzione scientifica del candidato, ma che allo stesso tempo rilevi che “l’apporto individuale del candidato non risulta ancora preminente” e che le pubblicazioni presentate “non sono tali da contribuire ancora in modo marcato al progresso dei temi di ricerca affrontati nel settore 09/G2”, senza tuttavia fornire una adeguata motivazione a sostegno della diversa conclusione per cui il profilo scientifico mostrerebbe una posizione “non ancora pienamente matura nel panorama della ricerca”.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sente. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE