Deve essere respinto il ricorso avverso il giudizio per l’abilitazione scientifica nazionale ad esito negativo, a causa della carenza di uno dei tre titoli richiesti ai fini del riconoscimento del titolo, nonostante la valutazione positiva della produzione scientifica del ricorrente. In particolare, deve considerarsi carente il requisito di cui alla lett. d) “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari” ove venga allegato un titolo dal quale non sia ricavabile il ruolo di responsabile o di coordinatore di una unità di ricerca che presuppone la sussistenza di un gruppo di ricercatori all’interno del quale il candidato ricopra il ruolo di Principal Investigator o Coordinatore. Tali requisiti sono richiesti dagli artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016, adeguatamente richiamati dalla Commissione.
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. n. 248 del 29.5.2024
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO