Deve essere respinto il ricorso avverso il giudizio per l’abilitazione scientifica nazionale ad esito negativo, a causa della carenza di uno dei tre titoli richiesti ai fini del riconoscimento del titolo, nonostante la valutazione positiva della produzione scientifica del ricorrente. In particolare, deve considerarsi carente il requisito di cui alla lett. d) “Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari” ove venga allegato un titolo dal quale non sia ricavabile il ruolo di responsabile o di coordinatore di una unità di ricerca che presuppone la sussistenza di un gruppo di ricercatori all’interno del quale il candidato ricopra il ruolo di Principal Investigator o Coordinatore. Tali requisiti sono richiesti dagli artt. 3 e 5 del D.M. n. 120/2016, adeguatamente richiamati dalla Commissione.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO