Deve essere accolto il ricorso avverso il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale che tralasci completamente il giudizio di due dei Commissari che si erano espressi favorevolmente alla candidata, e non dia sufficiente riscontro al giudizio del Commissario rivelatosi decisivo, qualora questo, pure esprimendosi negativamente nei confronti della ricorrente, si pronuncia in termini significativamente diversi rispetto ai predetti “ostili”, sia nei contenuti valutativi sia nei toni (apprezzabilmente moderati).
Parimenti, deve ritenersi affetto da manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale in cui la Commissione abbia omesso la valutazione globale del profilo della candidata, dipingendola in maniera così negativa da fare emergere una stridente contraddizione con le risultanze dei documenti curriculari dalla stessa presentati.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE