Deve essere accolto il ricorso avverso il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale che tralasci completamente il giudizio di due dei Commissari che si erano espressi favorevolmente alla candidata, e non dia sufficiente riscontro al giudizio del Commissario rivelatosi decisivo, qualora questo, pure esprimendosi negativamente nei confronti della ricorrente, si pronuncia in termini significativamente diversi rispetto ai predetti “ostili”, sia nei contenuti valutativi sia nei toni (apprezzabilmente moderati).
Parimenti, deve ritenersi affetto da manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale in cui la Commissione abbia omesso la valutazione globale del profilo della candidata, dipingendola in maniera così negativa da fare emergere una stridente contraddizione con le risultanze dei documenti curriculari dalla stessa presentati.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 11398 del 22.6.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – RUOLO DI ULTIMO AUTORE – CORRESPONDING AUTHOR – OMESSA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI AUTHORSHIP – SETTORE CONCORSUALE 07/G1 – SETTORE SCIENTIFICO AGR/20 – ACCOGLIMENTO