Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 130 del 3.1.2024

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - CONGRUENZA PRODUZIONE SCIENTIFICA - EFFETTO CONFORMATIVO - SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO

Non può ritenersi che la Commissione abbia adeguatamente assolto all’onere motivazionale che su di essa incombeva, in quanto il ricorrente ha dimostrato di essere nel pieno possesso di tutti e tre i prescritti indicatori di produttività scientifica e di possedere sette degli otto titoli selezionati dalla Commissione (giova rammentare al riguardo che ai sensi dell’art. 5, comma lett. b), D.M. n. 120 del 2016, era sufficiente avere al proprio attivo “almeno tre titoli”), senza che i commissari abbiano sollevato dubbi sulla afferenza di detti titoli e degli indicatori di impatto al settore scientifico della Neurologia. Risulta quindi oscuro, in assenza di adeguata esplicitazione, perché uno studioso ritenuto in possesso di titoli e indicatori congrui rispetto al settore concorsuale “de quo”, sia stato valutato non congruente sotto il profilo della produzione scientifica che è stata ricondotta “in toto” alla Genetica Medica. Al riguardo è opportuno anche rammentare che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 120/2016 “1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.

Non è sufficiente all’affermazione della non idoneità del candidato una motivazione che consideri soltanto la non pertinenza delle pubblicazioni allo specifico settore della Neurologia “stricto sensu” intesa, senza motivare anche sulla non coerenza delle pubblicazioni stesse rispetto a tematiche interdisciplinari in cui comunque la Neurologia sia coinvolta.

La Commissione dovrà limitarsi ad un giudizio sulle pubblicazioni del ricorrente applicando i parametri legislativamente previsti, ossia, si ribadisce ancora una volta “l’importanza delle tematiche affrontate”, il “raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità” nonché la sussistenza di una “posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca”, alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dalle sentenze ottemperande e dalla presente.

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