Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica non è adeguatamente motivato quando le ragioni dell’unico criterio non soddisfatto (nel caso di specie la produzione scientifica era stata ritenuta di impostazione essenzialmente bibliografico-filologica) dal candidato siano espresse in termini ambigui e incomprensibili. Ed infatti, la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione
Tar Campania, Napoli, sez. I, 26.2.2026, sent. n. 1380
PROFESSORE ORDINARIO – CRITERI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – CONTINUITÀ DIDATTICA – INAMMISSIBLITA’ MOTIVI AGGIUNTI – SETTORE CONCORSUALE 06/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/21 – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II