Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica non è adeguatamente motivato quando le ragioni dell’unico criterio non soddisfatto (nel caso di specie la produzione scientifica era stata ritenuta di impostazione essenzialmente bibliografico-filologica) dal candidato siano espresse in termini ambigui e incomprensibili. Ed infatti, la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 619 del 28.9.2023
RICERCATORE DI TIPO B – RIPARAMETRAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE – RIGETTO