Il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica non è adeguatamente motivato quando le ragioni dell’unico criterio non soddisfatto (nel caso di specie la produzione scientifica era stata ritenuta di impostazione essenzialmente bibliografico-filologica) dal candidato siano espresse in termini ambigui e incomprensibili. Ed infatti, la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE