Il DM 120/2016 non opera alcuna distinzione tra prima e seconda fascia in ordine alla valutazione circa l’impatto scientifico dei titoli di cui all’All. A. Ne deriva pertanto che sia la direzione, sia la partecipazione ai gruppi di ricerca devono ritenersi titoli validi ai fini del conseguimento dell’abilitazione di prima e e/o seconda fascia.
Il giudizio della commissione giudicatrice di una procedura per l’abilitazione scientifica nazionale è carente sotto il profilo motivazionale qualora, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, non contenga una ragionata e completa descrizione delle ragioni per le quali non possa essere ritenuta adeguatamente matura la candidatura della ricorrente ovvero di fatto poco originali le sue opere.