I giudizi individuali e collegiali sono da reputarsi inidonei quanto non descrivono in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni. Specie nella parte in cui si parla di uniformità della originalità delle pubblicazioni senza accertarne o esprimere una compiuta motivazione sulla qualità. È illegittimo il giudizio della Commissione sotto il profilo del difetto di motivazione del giudizio espresso ove ai fini del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica abbia concluso nel senso della mancata originalità ed innovatività dei temi trattati, tuttavia senza fornire alcuna concreta giustificazione, limitandosi la stessa Commissione, tanto nei giudizi individuali, quanto nel giudizio complessivo, a richiamare in modo estremamente generico la mancanza di un apporto originale, che è, talaltro, solo uno dei criteri valutativi.
Tar Sicilia, Palermo, sez. I, ord. n. 248 del 29.5.2024
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO